Dalle ore 8 del 9 gennaio alle ore 20 del 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24. Dal 19 dicembre è possibile abilitarsi al servizio. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato una serie di FAQ per supportare le famiglie in fase di compilazione delle domande, tra queste due riguardano i genitori separati/divorziati.
I genitori separati/divorziati possono fare l’iscrizione on line?
Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta “Responsabilità genitoriale” (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore.
In caso di genitori separati chi deve compilare la domanda?
Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all’istruzione e all’educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo di iscrizione on line questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda.
Iscrizioni scuola 2023/24: domande dalle ore 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio. NOTA e ALLEGATI