Il Ministero per le disabilità ha pubblicato le FAQ riguardanti i criteri di ripartizione del Fondo per l’inclusione delle persona con disabilità per interventi a favore delle persone con disturbi allo spettro autistico per gli anni 2022 e 2023. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre.
Domanda: Cosa finanzia il bando?
Finanzia interventi e progetti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla programmazione socio sanitaria territoriale di regioni e province autonome, attuati da soggetti pubblici e privati, in alcuni specifici ambiti
Domanda: Quali soggetti possono usufruire del finanziamento?
I destinatari del finanziamento sono regioni e province autonome italiane che, in base ad atti di programmazione degli interventi e specifica delibera di giunta, ne fanno richiesta.
Domanda: Quali sono i tempi?
Entro 90 giorni dal 10 ottobre 2022 (data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale), quindi, lunedì 9 gennaio 2023 compreso, regioni e province autonome presentano le richieste di finanziamento, corredate dalla documentazione richiesta, o quantomeno manifestano la volontà di farlo, per evitare residui finanziari di cui all’art. 3 comma 3 del decreto, inviando una PEC a [email protected] .
Articolo 1
Domanda: Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità prevede una dotazione di 50 milioni per l’anno 2022 e 50 milioni per l’anno 2023, è possibile ricevere le risorse in un’unica soluzione, considerando che gli interventi possono essere avviati nel corso dell’anno 2023?
No le risorse sono attribuite in due quote, anche per consentire il monitoraggio dei fondi già assegnati, come previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto
Domanda: Le risorse a disposizione per 100 milioni per gli anni 2022 e 2023 possono essere spese anche negli anni seguenti?
Restando ferma la risposta 1.1, relativamente all’erogazione delle risorse per l’annualità 2023, sì, con un’adeguata programmazione di spesa inserita nel cronoprogramma, da accompagnare insieme ai progetti/interventi da realizzare.
Articolo 4
Domanda: È possibile includere gli enti del terzo Settore nei percorsi di assistenza alla socializzazione (lett. b) attraverso gli istituti di co-progettazione di cui agli art. 55 e ss del D. lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore?
Sì.
Domanda: In sede di programmazione relativa ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati al minore all’età di transizione fino a 21 (lett. b) le regioni possono derogare al limite di età di 21 anni?
No, il limite di 21 anni è stabilito nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
Domanda: In sede di programmazione è possibile includere progetti finalizzati a finanziare interventi e iniziative in favore dei centri diurni per disabili?
Si.
Allegato A
Domanda: Il riparto delle somme per ciascuna tipologia prevista al punto 2) dell’allegato A può essere modificato?
Il riparto delle somme per ciascuna tipologia prevista al punto 2) dell’allegato A, riparto adottato specificatamente in sede di programmazione regionale ed inviato all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, può essere modificato, con adeguate motivazioni, in ragione di eventuali future esigenze rappresentate dalle regioni e province autonome.