Il docente che presenta domanda di mobilità ha la possibilità di inserire fino a 15 preferenze per ogni domanda effettuata. Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, ogni domanda è autonoma e, quindi, non vincolata dalle altre per l’indicazione delle preferenze. Il docente interessato potrà, quindi, inserire preferenze differenti per ogni domanda per un totale massimo di 15 per ciascuna istanza.
Mobilità docenti 2023, preferenze territoriali: come si valuta la domanda
Tipologie di preferenze
Le preferenze esprimibili sono di due tipologie:
• analitiche
• sintetiche
Le preferenze analitiche riguardano specifiche scuole che vengono indicate nella domanda con la dizione in chiaro e il codice meccanografico identificativo.
Il docente soddisfatto in una preferenza analitica acquisirà la titolarità nella specifica scuola richiesta
Le preferenze sintetiche riguardano un comune, un distretto o l’intera provincia.
Con tale preferenza il docente chiede indistintamente tutte le scuole ubicate nel comune, nel distretto o nella provincia richiesta, senza indicare alcun ordine di priorità tra esse.
Se la domanda viene soddisfatta mediante la preferenza sintetica su comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale
Preferenza nel comune di titolarità
Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare.
Sarà, quindi, possibile esprimere preferenza sintetica sul comune di titolarità soltanto per il trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa) o per il passaggio di cattedra.
Solo nel caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, il docente può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.
Valutazione delle domande
La domanda viene valutata prendendo in considerazione le preferenze nell’ordine con il quale sono state inserite dal docente. In assenza di disponibilità nella 1^ preferenza si passa all’analisi della 2^ e così via.
Nel caso di docenti che esprimono la medesima preferenza la loro richiesta viene valutata in ordine di punteggio. Questo, chiaramente, si applica all’interno della stessa fase della mobilità e per la stessa operazione identificata dalla medesima lettera nell’Allegato 1 del CCNI. A parità di punteggio prevale a maggiore età anagrafica.
Differenze di valutazione tra preferenza analitica e sintetica
All’interno della stessa operazione di mobilità il docente con maggior punteggio sarà, quindi, soddisfatto prima nell’assegnazione di una scuola chiesta con preferenza analitica.
Nel caso di preferenza sintetica, invece, non sempre l’assegnazione della scuola segue l’ordine con il quale queste sono inserite nel Bollettino Ufficiale.
Come chiarisce, infatti, l’art.6 del CCNI, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica.
Soltanto se nella preferenza sintetica espressa risulta disponibile soltanto la scuola chiesta da altro docente con preferenza analitica, questa scuola sarà assegnata al docente con maggior punteggio anche se l’ha chiesta con preferenza sintetica.
Mobilità con preferenza analitica o con preferenza sintetica: conseguenze
La mobilità ottenuta con preferenza analitica o con preferenza sintetica può avere diverse conseguenze per il docente interessato.
In seguito al movimento ottenuto su specifica scuola richiesta analiticamente il docente sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio. Questo è valido sia per il trasferimento che per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo).
In seguito al movimento ottenuto con preferenza sintetica il docente sarà sottoposto al vincolo triennale soltanto se la preferenza riguarda il comune di titolarità e, come movimento si tratta, quindi, di passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o trasferimento su altra tipologia di posto.
In seguito a mobilità interprovinciale, sia trasferimento che passaggio, come chiarisce l’art.2 comma 3 del CCNI e come ribadito nell’O.M. n.36 del 01/03/2023 (art.1 comma 7), il docente sarà sottoposto in ogni caso al vincolo triennale sia con preferenza analitica che sintetica. Tale vincolo si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
La consulenza
È possibile inviare un quesito specifico scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
Video tutorial compilazione domanda passo dopo passo
Divisione del tutorial “Passo dopo passo” in capitoli
00:00 Introduzione – 1:41 Allegati – 6:27 FAQ Uil Scuola – 16:20 Simulazione domanda di mobilità scuola primaria – 18:24 Dove inserire gli allegati – 20:13 Anzianità di servizio – 31:35 Esigenze di famiglia 35:33 Titoli generali – 41:42 Precedenze – 48:49 Posto lingua – 50:10 Scelta posto – 51:35 Requisiti – 51:43 Preferenze – 1:00:59 Domanda per docenti neo-assunti – 1:02:50 Avviso per i neo-assunti – 1:03:44 Anzianità di servizio – 1:07:00 Esigenza di famiglia – 1:08:58 Titoli generali 1:10:52 Scelta tipo posto – 1:12:00 Preferenze – 1:15:00 Allegati