Per partecipare al concorso per dirigente scolastico è richiesto, tra gli altri, il requisito di cinque anni di servizio nelle scuole statali. Vi rientrano anche i periodi di congedo biennale per assistere un familiare con grave disabilità?
Requisiti concorso DS
Ai sensi del n. DM 194/2022 (Regolamento), possono partecipare al concorso per dirigente scolastico gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
1. appartenere al personale docente delle istituzioni scolastiche statali ovvero al personale educativo delle istituzioni educative statali;
2. essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;
3. essere stato confermato in ruolo (quindi con anno di prova superato);
4. essere in possesso di una delle seguenti lauree:
- laurea magistrale;
- laurea specialistica;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999; - diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
5. aver svolto 5 anni di servizio;
6. essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli anni di servizio, si precisa quanto segue:
- il servizio può essere stato svolto a tempo sia indeterminato che determinato;
- in caso di servizio svolto a tempo determinato, lo stesso si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- il servizio di ruolo si considera valido soltanto se effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica;
- il servizio è valido solo se prestato nelle scuole statali (no paritarie).
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Concorso dirigente scolastico: Le chiedo se, ai fini del possesso del requisito dei 5 anni di servizio, possono essere computati anche i periodi in cui il docente è stato in congedo straordinario biennale per assistenza a familiare disabile grave.
Premettiamo che:
– il personale docente, che fruisce del congedo biennale per assistere un familiare con grave disabilità, percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (quindi l’ultimo stipendio prima del congedo), con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42 D.lgs. 151/01);
– i periodi di congedo:
- non sono utili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (art. 42 D.lgs. 151/01);
- sono coperti da contribuzione figurativa (art. 42 D.lgs. 151/01);
- sono validi ai fini pensionistici (come chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 2285 del 15 gennaio 2013)
- non sono validi per la progressione di carriera, ossia per maturare gli scatti di anzianità (vedi sempre il succitato parere)
Quanto all’ultimo punto, nel summenzionato parere della FP si evidenzia che i periodi di congedo non sono validi per la maturazione degli scatti di anzianità, perché i periodi utili alla progressione economica presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.
Tale indicazione della FP sembra fare il paio con quanto previsto dal DM n. 194/2022, relativamente al fatto che il servizio utile al raggiungimento dei 5 anni richiesti deve essere stato effettivamente prestato:
- (art. 2/1 DM 194/22): È ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni …
- (art. 2/4 DM 194/22): Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica …
Alla luce di quanto disposto nel DM 194/22 e del parere della FP, rispondiamo al nostro lettore che i periodi di congedo biennale non dovrebbero computarsi ai fini del raggiungimento dei cinque anni di servizio. Usiamo il condizionale, in quanto nel CCNI sulla mobilità 2022/25 (che dovrà essere riscritto) si prevede che i periodi di congedo biennale sono validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (vedi nelle note alla tabella di valutazione allegata al CCNI), nonché della continuità. Un chiarimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe comunque opportuno, come avvenuto per il concorso del 2017 riguardo ai periodo di congedo parentale.
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