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Mobilità docenti, neoassunti 2022 potranno presentare domanda di trasferimento e/o assegnazione provvisoria?

I docenti neo immessi in ruolo a.s. 2022/23 potranno presentare domanda di trasferimento? Cosa disporrà in merito il nuovo CCNI?

Vincoli neoassunti: disposizioni normative

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i docenti neoassunti è previsto dall’art. 13, comma 5 (introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22) del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, decreto legislativo n. 59/2017 cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022.

In base alle succitate disposizioni normative e nello specifico secondo quanto previsto dall’ultimo intervento in materia (DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022):

  • i docenti neo immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
  • il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolaritàgli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

CCNI Mobilità

Il contratto sulla mobilità 2022/25, com’è noto, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

CCNI 2022/25

Il succitato annullato CCNI 2022/25, recependo le sopra riportate disposizioni normative (eccetto quelle del successivo DL 36/2022), per i docenti neoassunti, a decorrere dal 2020/21, prevede:

  • il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità. Il vincolo non si applica ai docenti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico nelle graduatorie ad esaurimento;
  • la possibilità di presentare domanda di trasferimento, durante il primo anno di assunzione, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità.

Dunque, alla luce del succitato contratto, i neoassunti sono vincolati a rimanere nella sede di titolarità per tre anni scolastici, ma allo stesso tempo hanno la possibilità di presentare (nel primo anno di assunzione) istanza di trasferimento, al fine di ottenere la scuola di titolarità. Per chi esercita la predetta facoltà, ossia presenta domanda di trasferimento, e viene soddisfatto nel movimento, il vincolo decorre dall’anno scolastico del trasferimento; chi, invece, non presenta domanda ovvero la presenta e non viene soddisfatto, resta nella sede assegnata all’atto dell’assunzione e il vincolo decorre dal medesimo anno scolastico (di assunzione).

Cosa conterrà il nuovo CCNI?

Nuovo CCNI Mobilità

Le trattative per la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, sono in corso e le parti hanno espresso idee divergenti soprattutto riguardo all’applicazione del vincolo triennale per i docenti neoassunti, previsto dal summenzionato DL 36/2022, che per il Ministero va applicato già dall’a.s. 2023/24, mentre per i sindacati quando andrà a regime il nuovo sistema di reclutamento delineato nel medesimo DL 36/22.

Ricordiamo che nella bozza del decreto Milleproroghe era stata inserita una disposizione, che derogava l’applicazione dei vincoli per un anno scolastico, permettendo la presentazione della domanda di trasferimento anche ai neoassunti a.s. 2022/23, tuttavia la disposizione è stata poi cancellata dal testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU.  Tale modifica, come spiegato dal Ministro Valditara, è da attribuire all’Unione Europea, secondo la quale nell’ambito della riforma del reclutamento (finanziata con i  fondi comunitari) uno dei punti cardine è proprio l’obbligo di permanenza triennale (in quanto dovrebbe assicurare la continuità didattica). 

Conseguentemente, al momento (salvo successivi interventi che potrebbero essere promossi dalle forze politiche contrarie al blocco), il vincolo triennale nella scuola di titolarità sarà vigente per i neoassunti, a decorrere dal 2022/23. Pertanto, i neo immessi in ruolo devono restare nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, tuttavia, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Sottolineiamo che non sarà sicuramente presente, nel prossimo CCNI, la disposizione relativa all’acquisizione della scuola di titolarità tramite domanda di trasferimento, come concordato da Sindacati e Ministero.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Nel corrente anno scolastico, 2022/23, sono stata immessa in ruolo nella classe di concorso A001. Sto usufruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007 e quindi svolgendo una supplenza su A017, per cui non potrò sostenere l’anno di prova. Posso presentare domanda di mobilità senza aver sostenuto l’anno di prova? In alternativa posso chiedere assegnazione provvisoria?

D1. Posso presentare domanda di mobilità senza aver sostenuto l’anno di prova? 

R1. Premettiamo che la presentazione della domanda di trasferimento non è subordinata al  superamento dell’anno di prova. Il superamento di quest’ultimo, invece, costituisce uno dei requisiti necessari per chiedere la mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Fatta questa premessa e stando alla fase in cui è attualmente giunta la trattativa tra MIM e OOSS, rispondiamo alla nostra lettrice che non potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24, in quanto sottoposta al vincolo triennale.

D2. In alternativa posso chiedere assegnazione provvisoria?

Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione, per l’a.s. 2022/23, si sono svolte sulla base delle disposizioni del CCNI 2019/2022, che ha dato anche ai neo assunti 2021/22 la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria. Evidenziamo che il predetto CCNI è stato prorogato per un anno scolastico in attesa della conclusione delle trattative sul nuovo Contratto, che dovrà recepire le novità normative relative anche alla mobilità annuale. Detto ciò, qualora il succitato DL 36/2022 venga applicato ai neoassunti, a decorrere dal 2022/23 (come al momento dovrebbe essere), la nostra lettrice potrà presentare soltanto domanda di assegnazione provvisoria solo per la provincia di titolarità. 

NB: Evidenziamo che la situazione relativa ai trasferimenti/passaggi è ancora in divenire, per cui una risposta definitiva la potremo fornire soltanto quando sarà sottoscritto il nuovo CCNI. Lo stesso dicasi per le assegnazioni provvisorie, per le quali, considerato che si svolgeranno in estate, la strada è ancora molto lunga.

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