Stamane il Collegio del tribunale di Cuneo, a seguito della discussione delle parti, avrebbe dovuto emettere la sentenza relativa al procedimento penale volto a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente avvenuto nell’aprile 2018 sulla linea ferroviaria tra Torino e Savona, all’altezza del km 6+910 della stazione di Trinità. Al rientro dalla camera di consiglio il Presidente del collegio ha però disposto con ordinanza, ai fini della decisione, l’ascolto di un testimone.
Il giorno dell’incidente, il treno regionale 10140 partito dal capoluogo piemontese e diretto in Liguria deragliò a causa dell’impatto con una gru crollata sui binari. Il sinistro non causò fortunatamente feriti. Ad essere imputati di disastro ferroviario colposo i due responsabili dell’azienda Asfalti di Savigliano che, all’epoca dei fatti, era proprietaria del lotto di terreno sul quale si trovava la gru.
L’appezzamento era stato concesso in comodato gratuito alla Edil Giara Srl di Trinità, società per cui lavorava il manovratore del mezzo, che ha già definito la sua posizione processuale con il patteggiamento della pena.
Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha ricostruito l’iter processuale focalizzandosi sui tre punti redatti nel capo di imputazione. “Il lotto di terra, di proprietà dell’Asfalti Savigliano, era stato dato in comodato d’uso alla Edil Giara Srl con un contratto verbale. Non vi era nulla di scritto, e l’appezzamento veniva utilizzato dall’azienda di Trinità per depositare il materiale a titolo di cortesia -ha illustrato il magistrato-. L’attività che si svolgeva era pericolosa ed è andata avanti per molto tempo.
L’iter autorizzativo, da parte della ditta saviglianese, è infatti stato completamente omesso e trascurato come anche la mancata comunicazione a RFI, violando così la norma che imperativa che impone una richiesta di autorizzazione. Il comodante non è estraneo all’attività del comodatario e per quanto riguarda i profili di responsabilità e custodia è chiamato a rispondere dei danni di quello. Vi è infatti un nesso di causalità tra la l’inosservanza cautelare e l’evento verificatosi. Il fatto che non si sia verificato un disastro non toglie nulla alla gravità di quanto accaduto”.
Al termine della discussione, il magistrato ha formulato una richiesta di condanna nei confronti di entrambi gli imputati, previo riconoscimento delle attenuanti, di un anno e mezzo di reclusione.
Ad associarsi alla richiesta della pubblica accusa Trenitalia Spa, parte civile costituita, che ha quantificato i danni in euro 1.495.000 di cui 50.000 di immagine.
Di contro, la difesa degli imputati ha sostenuto che l’unica colpa a loro addebitabile è quella di essere proprietari del lotto di terra chiedendone l’assoluzione. “I blocchi di cemento erano stati portati sul terreno quello stesso giorno -ha spiegato il difensore- Come sarebbe stato possibile per loro un’attività di vigilanza? Inoltre. Il contratto ‘verbale’ era stato concordato con una terza persona, il geometra della società della ditta Savigliano Asfalti. Nessun nesso di causalità tra l’errore del manovratore della gru e il comportamento messo un atto dagli odierni imputati”.
L’udienza è stata rinviata al 24 maggio prossimo per ascoltare il geometra.
CharB.